Bonus mobilità: consumatori come funziona, quando e come ottenerlo

21 Settembre 2020 | Consumatori, Economia e Fisco, News Slider, Trasporti

Il Decreto Rilancio ha introdotto il Bonus mobilità volto a incrementare l’utilizzo di mezzi ecologici, alternativi al trasporto pubblico locale.  L’art. 229 del c.d. “D.L. Rilancio”, recante “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”, prevede l’erogazione di un “Bonus mobilità”, che copre il 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500,00 euro, per:

  • l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica”, quali monopattini, segway, hoverboard e monowheel;
  • l’utilizzo dei “servizi di mobilità condivisa a uso individuale”, però con l’espressa esclusione del servizio di car sharing.

Il bonus può essere richiesto da tutte le persone maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti. Non è consentito un uso promiscuo del bonus: il buono, infatti, può essere utilizzato una sola volta, per l’acquisto di un mezzo o, alternativamente, per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa. L’incentivo economico avrà efficacia retroattiva: vale a dire che coprirà, in maniera parziale, tutte le spese sostenute dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della “Fase 2”, fino al 31 dicembre 2020, nei limiti dei fondi disponibili.

Per ottenere il bonus, disponibile dal 3 novembre e richiedibile online, è necessario conservare il “documento giustificativo di spesa”, ovvero la fattura. Questa circostanza è molto importante, in quanto il solo scontrino potrebbe non essere sufficiente per ricevere il proprio bonus.  La motivazione sta nel fatto che la fattura è nominativa e quindi può essere collegata in maniera univoca al consumatore, mentre lo scontrino è anonimo.