In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020. Ma che cosa prevede?

14 Ottobre 2020 | Consumatori, News Slider

Per limitare la diffusione del COVID-19 è OBBLIGATORIO, sull’intero territorio nazionale, avere con sé i dispositivi di protezione individuale ed indossarli laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Dove?

Nei luoghi al chiuso diverse dalle abitazioni e dove si svolgono attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Chi è esente dall’obbligo?

  • Soggetti che stanno svolgendo attività sortiva;
  • Bambini di età inferiore ad anni 6;
  • Soggetti con disabilità e patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

Quali dispositivi di sicurezza sono ammessi?

Possono essere utilizzate le mascherine auto-prodotte, purchè fabbricate in materiali multistrato ed idonei a garantire protezione, confort e respirabilità, mascherine monouso o lavabili. Con la raccomandazione che abbiano una forma adatta a coprire la porzione di viso dal mento al di sopra del naso.

E per le attività all’aperto e le competizioni sportive?

Fermo restando l’obbligo di monitorare la temperatura e di restare presso la propria abitazione se questa dovesse raggiungere i 37,5°, è possibile accedere ai parchi e ai giardini pubblici rispettando il distanziamento ed evitando gli assembramenti.

È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto e nei parchi pubblici purchè si mantenga la distanza interpersonale di almeno due metri e di almeno un metro per ogni altra attività.

In merito alle competizioni sportive la normativa prevede che:

  • Per gli eventi e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, è consentita la presenza del pubblico in percentuale del 15% rispetto alla capienza totale degli impianti sportivi;
  • Le attività sportive svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi sono consentite nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento;
  • Per gli sport di contatto (per come saranno individuati dal successivo provvedimento del Ministro dello Sport) è permessa l’attività delle società professionistiche e di quelle dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP e nel rispetto dei protocolli adottati dalle Federazioni sportive nazionali.

Restano comunque sospese le attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche sia al chiuso che all’aperto.

Per leggere il testo completo del Dpcm e per avere informazioni più dettagliate sulle attività di lavoro, ristorazione, sanità, clicca qui e scarica il decreto.